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SJLCA SRL: un fallimento che dura da quasi trent’anni. Indennizzati i dipendenti.

Una procedura concorsuale non può durare tanto a lungo. I numerosissimi dipendenti hanno ottenuto l’equo ristoro.

Hanno riconosciuto e ordinato l’indennizzo una prima volta la Corte d’appello di Catanzaro ed il TAR Calabria; una seconda volta, Corte d’appello di Potenza, TAR Basilicata e, per rimediare ad alcune sentenze errate da questo TAR, il Consiglio di Stato.

Segue una emblematica sentenza del CDS che pone rimedio ad un errore del TAR di Basilicata.

Giustizia Amministrativa – Galleria della Meridiana

Pubblicato il 20/11/2020

N. 07244/2020REG.PROV.COLL.

N. 03939/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sull’appello n. 3939 del 2020, proposto dai signori Antonio Bonito, Vincenzo Buccolo, Francesco Chiurazzi, Pantaleone De Benedictis, Michele Faliero, Salvatore Filippo Guida, Carmine Vincenzo Domenico Lardo, Nicola Larocca, Domenico Biagio Minetola, Vitale Nuzzo, Giovanni Olivieri, Luigi Pesaro, Antonio Prete, Antonio Robertazzi, Carmine Santarcangelo, Casimiro Santarcangelo e Santino Sergi, Floriano Zullino, rappresentati e difesi dall’avvocato Floriano Zullino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, pressi i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 264/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 il pres. Luigi Maruotti;

Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado n. 541 del 2019 (proposto al TAR per la Basilicata), gli appellanti hanno chiesto che sia ordinato al Ministero della giustizia di dare esecuzione al decreto della Corte di appello di Potenza n. 25 del 22 gennaio 2019, emesso in applicazione della legge n. 89 del 2001.

2. Il TAR, con la sentenza n. 264 del 2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché non sono risultate effettuate le formalità previste dall’art. 5 sexies della legge n. 89 del 2001, ed ha compensato tra le parti le spese.

3. Con l’appello in esame, gli interessati hanno dedotto che, contrariamente a quanto ha rilevato il TAR, sono state poste in essere le formalità previste dall’art. 5 sexies della legge n. 89 del 2001 e, al riguardo, ha richiamato gli atti posti in essere prima della proposizione del ricorso di primo grado.

Il Ministero appellato non si è costituito nel corso del secondo grado del giudizio.

Con una memoria depositata in data 30 ottobre 2020, gli appellanti hanno insistito nelle già formulate conclusioni.

3. Ritiene il Collegio che l’appello sia fondato e va accolto.

Dalla documentazione acquisita, risulta che, nel corso del giudizio di primo grado, gli interessati hanno depositato i seguenti file in formato pdf, non disconosciuti in quella sede dalla Amministrazione che si era costituita in giudizio:

il titolo da eseguire, con l’attestazione del passaggio in giudicato e la formula esecutiva;

– le dichiarazioni di ciascun interessato e dei difensori, con i relativi documenti di identità, i codici fiscali e gli estremi dell’IBAN, al sito del Ministero prot.dag@giustiziacert.it;

– il file in formato eml di spedizioni delle dichiarazioni al Ministero, oltre al file in formato eml di certificazione della spedizione e consegna dei messaggi al Ministero al messaggio pec in formato eml di risposta.

Contrariamente a quanto ha rilevato la sentenza impugnata, vi è stato dunque il deposito della ricevuta di avvenuta consegna contenente anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata, consegnato ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 68 del 2005, circostanza peraltro che non era stata contestata dal Ministero, costituitosi nel corso del primo grado del giudizio.

4. Per le ragioni che precedono, l’appello va accolto (non risultando che nel frattempo vi sia stato il pagamento di quanto dovuto), sicché – in riforma della sentenza impugnata – va accolto il ricorso di primo grado n. 541 del 2019 e va ordinato al Ministero della giustizia di dare esecuzione al decreto della Corte d’appello di Potenza n. 25 del 22 gennaio 2019, entro il termine di giorni novanta, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.

5. Le spese dei due gradi del giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

Il Ministero deve invece rimborsare agli appellanti quanto da essi effettivamente versato a titolo di contributo unificato, nel corso dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e dispone che l’esecuzione del giudicato vi sia entro il termine fissato in motivazione.

Compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

Dispone che il Ministero rimborsi all’appellante quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato nel corso dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Daniela Di Carlo, Consigliere

Nicola D’Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppa Carluccio, Consigliere

IL SEGRETARIO

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